“NO PROFIT” significa senza fini di lucro. Sono soggetti No Profit associazioni, organizzazioni, cooperative dove è specificato nel proprio statuto che l’eventuale utile non può essere diviso tra i soci ma deve essere reinvestito per l’attività e, nel caso di estinzione, i beni che residuano saranno devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.
Domande frequenti Quesiti
Le cooperative sociali sono vere e proprie strutture imprenditoriali che, tuttavia, non hanno come obbiettivo primario la realizzazione del profitto economico bensì ricercano la solidarietà sociale che è un bene della collettività.
Per raggiungere questa finalità, le risorse di cui dispone una cooperativa sociale devono, al pari di una società commerciale, essere organizzate imprenditorialmente, ottimizzandone, sotto l’aspetto economico, dell’efficacia e dell’efficienza, l’impiego e prestando la massima attenzione alla qualità del servizio fornito, soprattutto in considerazione del disagio sociale in cui versano gli utenti di tale servizio. Generalmente, l’utente non coincide con il cliente in quanto i servizi, nella maggior parte dei casi, sono commissionati dalla Pubblica Amministrazione.
E l’acronimo di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” ed è un termine coniato dal D.lgs 460/97; indica le organizzazioni no-profit che devono rispettare determinati criteri stabiliti nel decreto.
Le cooperative sociali sono imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini (art. 1, Legge 381/91). Questo scopo è perseguito attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) o lo svolgimento di attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Una cooperativa sociale, quindi, è un’impresa che a differenza delle imprese con fine di lucro organizza le proprie risorse per il perseguimento di scopi sociali ovvero per soddisfare un bisogno collettivo.
Come previsto dalla legge 381/1991 art. 1 comma 1), le cooperative sociali possono svolgere attività commerciali solo nel caso in cui queste siano finalizzate all’inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate o quando siano finalizzate a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati (servizi socio-sanitari ed educativi).
Nel caso ciò non avvenga la cooperativa potrebbe perdere la qualificazione di cooperativa sociale, considerato che le descritte attività, manifatturiera e commerciale non rientrano tra gli scopi mutualistici che le cooperative sociali devono porsi. Unica possibile deroga potrebbe aversi nel caso in cui l’attività di costruzione e vendita rimanga del tutto marginale rispetto all’attività sociale svolta.
Le Cooperative Sociali di tipo A che hanno il compito di gestire servizi socio-sanitari educativi e possono farlo sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.). Il tutto cercando di intercettare sul territorio i bisogni e trasformarli in domanda, offrire servizi qualificati , adottare forme di gestione democratica, essere presenti nella ridefinizione delle politiche sociali, conquistarsi un’autonomia rispetto al mercato mantenendo i propri valori, è il delicato compito di chi partecipa alla crescita della cooperazione sociale.
Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive – commerciali, artigianali, industriali o agricole – che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicapp, minori a rischio di devianza, ecc.).
Questo tipo di imprese ha conquistato un ruolo come strumento privilegiato e specialistico per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come soggetto in grado di svolgere una formazione professionale sul campo, a lavorare per una piena integrazione sociale delle persone in difficoltà e ad avviarle anche all’inserimento del lavoro esterno alla cooperativa.
Le cooperative sono società mutualistiche che sono nate per soddisfare il bisogno dei soci (bisogno di lavoro = coop. di produzione e lavoro; bisogno di abitazione = coop. edilizia; ecc. ). Le cooperative sociali, invece, nascono per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione dell’emarginazione, ecc. Quindi la coop. sociale nasce innanzitutto per soddisfare un bisogno collettivo ma riesce anche a conciliare il lavoro per i propri soci attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.
Le cooperative sociali sono classificate in due grandi gruppi: le cooperative dette di tipo a) che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, e le cooperative di tipo b) che prevedono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati socialmente. La distinzione deriva dall’art. 1 della L.381/91.