Come previsto dalla legge 381/1991 art. 1 comma 1), le cooperative sociali possono svolgere attività commerciali solo nel caso in cui queste siano finalizzate all’inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate o quando siano finalizzate a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati (servizi socio-sanitari ed educativi).
Nel caso ciò non avvenga la cooperativa potrebbe perdere la qualificazione di cooperativa sociale, considerato che le descritte attività, manifatturiera e commerciale non rientrano tra gli scopi mutualistici che le cooperative sociali devono porsi. Unica possibile deroga potrebbe aversi nel caso in cui l’attività di costruzione e vendita rimanga del tutto marginale rispetto all’attività sociale svolta.